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STATUTO DEPOSITATO L'11/04/2003
ART. 1 DENOMINAZIONE
É costituita una Associazione denominata Associazione ARPANet per la Cultura.
ART. 2 SCOPO
L’Associazione, che non ha finalità di lucro, ha per scopo:
1. Incentivare tutti i livelli di interesse per la cultura in genere e per la diffusione delle tecnologie multimediali al servizio della Cultura.
2. Promuovere conferenze, dibattiti, mostre ed eventi su argomenti culturali.
3. Pubblicare in forma cartacea o elettronica contenuti editoriali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.
4. Organizzare forme di attività e manifestazioni in armonia con gli scopi sopra citati.
5. Compiere ogni altra attività ritenuta utile per il raggiungimento dello scopo associativo.
Nell’attuazione dei propri scopi l’Associazione persegue esclusivamente le finalità di solidarietà sociale previste dall’art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460.
ART. 3 SEDE E DURATA
La Associazione ha sede in Milano, in via S. Orsola 5, e durata fino al 31/12/2100.
ART. 4 SOCI
Possono essere soci dell’Associazione persone fisiche, associazioni, fondazioni, società od enti che intendono cooperare alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ne accettino lo statuto.
I soci sono tenuti al versamento delle quote associative nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
Sull’ammissione a socio delibera, in via discrezionale, il Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato.
Il socio può recedere con un preavviso di almeno sei mesi.
Il Consiglio Direttivo pronuncia la decadenza o l’esclusione del socio:
- in caso di gravi violazioni degli obblighi associativi;
- in difetto di pagamento delle quote associative entro due mesi dalla scadenza dei termini previsti.
Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato comunicato.
La decadenza e l’esclusione hanno effetto immediato, ma non esonerano dal pagamento dei contributi sino a tal momento dovuti.
ART. 5 PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- quote associative, contributi ed altre erogazioni liberali versati a qualsiasi titolo dagli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, di Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, dell’Unione Europea o di altri organismi internazionali;
- proventi della propria attività, al netto dei costi sostenuti;
- contributi ed erogazioni liberali da parte di terzi, privati o pubblici.
Spetta al Consiglio Direttivo decidere gli investimenti del patrimonio per la parte non necessaria allo svolgimento dell’attività dell’Associazione.
Non sono consentite distribuzioni, anche indirette, di utili o di avanzi di gestione, fondi, riserve o altre componenti del patrimonio durante la vita dell’Associazione, salvo che non siano imposte per legge.
Gli avanzi di gestione risultanti dal rendiconto, se non imputati ad aumento del patrimonio, debbono essere reimpiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 6 ASSEMBLEA
L’assemblea dei soci delibera in sede ordinaria sulla nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo e dei Revisori, approva il rendiconto della gestione ed il preventivo delle spese e dei proventi, si pronuncia su ogni altro argomento ad essa riservato per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo, dai soci, o dai Revisori.
In sede straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
L’assemblea si riunisce presso la sede dell’Associazione o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione, ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in mancanza, dalla persona indicata a maggioranza dagli intervenuti.
ART. 7 CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è convocata dal Presidente o dal Vice-Presidente o dal Direttore del Consiglio Direttivo con lettera inviata ai soci ed ai membri del Consiglio Direttivo o ai Revisori almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione.
La lettera di convocazione deve contenere, oltre alla data ed al luogo dell’assemblea, l’ordine del giorno delle materie da trattare; può indicare anche la data e il luogo di una seconda convocazione.
L’assemblea ordinaria si costituisce validamente con la presenza di almeno un terzo dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei soci presenti in seconda convocazione; essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
In sede straordinaria l’assemblea si costituisce validamente con la presenza di più della metà dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Ciascun socio dispone di un voto e può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta.
Ogni socio non può ricevere più di una delega.
ART. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a quindici membri, anche non soci, secondo le determinazioni dell’assemblea.
Debbono comunque essere soci il Presidente, il Vice-Presidente, il Direttore e il Segretario.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio; i consiglieri sono rieleggibili.
In caso di cessazione di un consigliere, gli altri provvedono alla sua sostituzione; il componente cooptato dura in carica sino alla scadenza dei consiglieri di nomina assembleare.
Qualora nel corso del mandato venga meno più di un terzo dei componenti del Consiglio, l’intero Consiglio è considerato decaduto e deve essere convocata senza indugio l’Assemblea.
ART. 9 POTERI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione scientifica e amministrativa dell’Associazione.
Esso può delegare particolari compiti al Presidente e ad uno o più dei suoi componenti. Può altresì nominare, con funzioni consultive, commissioni scientifiche di studio.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente, del Vice-Presidente, del Direttore o di almeno un terzo dei suoi membri o su richiesta dei Revisori.
Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed è presieduto dal Presidente o dal Vice-Presidente o dal Direttore.
Qualora il numero dei componenti sia superiore a 10, il Consiglio può deliberare con la presenza di almeno 5 membri, tra i quali figurino il Presidente (o il Vice-Presidente), il Direttore e il Segretario.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede.
ART. 10 CARICHE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti:
- il Presidente, che sovrintende all’attività scientifica e garantisce l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
- il Vice-Presidente, che affianca il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimenti;
- il Direttore, che sovrintende all’attività esecutiva;
- il Segretario, che coadiuva il Direttore nell’attività esecutiva.
ART. 11 REVISORI
L’assemblea nomina, fra persone non socie esperte di contabilità, uno o più revisori, che durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.
Ai revisori spetta di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, di verificare la regolarità contabile della gestione e di esprimere il proprio parere sul rendiconto.
I revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e far mettere a verbale le loro osservazioni; devono partecipare alle riunioni se richiesti, e in ogni caso in sede di approvazione del rendiconto.
ART. 12 RAPPRESENTANZA
La rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente e al Direttore con firma libera. Spetta altresì ai soggetti cui sia attribuita dal Consiglio Direttivo.
ART. 13 RENDICONTO
L’esercizio dell’attività associativa inizia con il primo gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo convoca l’assemblea per la presentazione del rendiconto.
Il rendiconto deve essere inviato almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea ai Revisori, che possono presentare all’assemblea osservazioni o limitarsi a vistarlo per l’approvazione.
ART. 14 SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 L. 23.12.1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. I soci sono comunque esclusi dalla devoluzione, come pure da qualsiasi rimborso.
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